In questo articolo riassumeremo brevemente le nuove normative emanate dall’ordinanza 01-19 della Capitaneria di Porto di Marsala, per regolamentare il kitesurf e gli altri sport a vela nello Stagnone di Marsala (per la salvaguardia e la sicurezza dei Riders e delle scuole.
Art. 13 – utilizzo delle tavole con aquilone o kitesurf
1. L’uso delle tavole con aquilone, di seguito denominate kitesurf è consentito ai maggiori di anni 14 esclusivamente in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli. I minori di anni 18 potranno esercitare tale disciplina solo sotto la supervisione e la tutela di un maggiorenne che ne sarà direttamente responsabile.
2. Per l’utilizzo dei kitesurf è obbligatorio: a. indossare permanentemente un caschetto di protezione certificato; b. indossare permanentemente un dispositivo di ausilio al galleggiamento omologato per il diporto nautico (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante o muta galleggiante). Ordinanza 01/2019 “Norme di sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Marsala” Pagina | 15 di 22 c. dotare il kitesurf di un dispositivo di sicurezza (depower) che, in caso di emergenza, consenta l’immediato depotenziamento dell’ala, nonché di un quick release completo di leash per la sua apertura ed il conseguente sventamento, anche esso sganciabile; d. disporre di un attrezzo idoneo a recidere le linee in caso di emergenza;
3. E’ vietato lasciare il kitesurf incustodito senza aver scollegato l’intera barra ed aver riavvolto completamente i cavi sul boma.
4. Secondo le disposizioni impartite dal Capo del Compartimento di Trapani, la navigazione è consentita oltre i 300 metri dalla costa (200 metri nella Riserva Naturale Orientata “Isole dello Stagnone”)
5. Ferma restando la disciplina dei limiti di navigazione fissata dal Capo del Compartimento Marittimo di Trapani, con il kitesurf è sempre vietato:
A: navigare all’interno delle zone riservate alla balneazione ed in prossimità delle stesse;
B. navigare all’interno dei porti o degli approdi del Circondario Marittimo di Marsala, nelle zone di mare destinate all’ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime, nonché nelle zone di abituale transito delle navi;
C. navigare a meno di metri 500 (cinquecento) di distanza dall’imboccatura dei porti o degli approdi del Circondario Marittimo di Marsala;
D. navigare a meno di metri 200 (duecento) di distanza dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di maricoltura, nonché dalle opere portuali;
E. navigare a meno di metri 100 (cento) di distanza da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
F. navigare in prossimità dello sbocco di fiumi, canali e collettori di qualsiasi genere;
G. navigare in prossimità di moli, pontili, strade, costoni rocciosi, elettrodotti o altri ostacoli fissi potenzialmente pericolosi.
Qui troverete l’ordinanza integrale della Capitaneria di Porto